Il Decreto Legge “PNRR2” n. 36/2022 appena pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1 aprile prevede numerose norme che riguardano la disciplina dei concorsi andandone ad incidere vari aspetti attraverso prescrizioni immediatamente applicabili o obbligatorie per tutte le Amministrazioni e prescrizioni invece di carattere programmatico o non cogenti.
Vengono introdotti in particolare il nuovo art 35-ter sul Portale unico del reclutamento ed il nuovo art. 35-quater sul procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale che va a delineare le norme quadro del procedimento selettivo che troverà i sui dettagli nella prospettata revisione del DPR 487/1994.
Si evidenzia in estrema sintesi quindi il contenuto del D.L. su una tematica ancora magmatica che sempre più pone dubbi e questioni a coloro che devono gestire responsabilmente selezioni e che, dopo quasi 10 anni di blocco del turn over, si trovano di fronte ad una vera e propria tempesta normativa e gestionale.
Eccone i punti salienti.
- L’individuazione della necessità di almeno una prova scritta ed un colloquio orale, da prevedere in tutti i bandi di concorso, per tutte le amministrazioni.
- L'utilizzo di strumenti informatici e digitali per le prove scritte e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, con soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita' nonchè la riservatezza dei candidati.
- La conservazione della possibilità di prevedere prove preselettive in caso di elevato numero di partecipanti ai concorsi, gestite da società specializzate.
- La necessità della verifica della conoscenza di una lingua straniera da realizzare nel colloquio orale, eliminando l’esclusività della lingua inglese.
- Il doppio step per l’operatività del portale nei confronti delle PA centrali: dal 1luglio come facoltà di utilizzo e dal 1 novembre come obbligo con protocolli adottati d'intesa tra il Dipartimento della funzione pubblica e ciascuna Amministrazione.
- Il Decreto dovrà passare al vaglio del Parlamento per la conversione in legge che come è accaduto per il precedente Decreto n. 44 del 1 Aprile 2021 non è stata totalmente pacifica e senza polemiche all’interno della stessa maggioranza, pertanto in questa sede cercheremo di analizzare taluni punti focali e critici utili ad una prima riflessione in una materia che è ancora lontana da una cristallizzazione normativa che dovrebbe avvenire entro l’anno con il nuovo DPR 487.
Due tematiche che vanno evidenziate sono immediatamente quelle della gestione dei concorsi attraverso il Portale InPa e l’estensione della possibilità di utilizzo per le Regioni e gli EELL
In tale contesto va capita innanzitutto l’operatività del portale InPA legata attualmente alla gestione informatizzata delle candidature e dei curricula on line ma non alla selezione vera e propria che va gestita chiaramente fuori dal Portale attraverso le operazioni concorsuali “tradizionali”
L’estensione del Portale a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalita' di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata. Ciò configurerebbe comunque l’obbligatorietà di utilizzo per le stesse.
- Il meccanismo della necessaria pubblicazione dei bandi di concorsi e dei bandi per la mobilità del personale pubblico all’interno del Portale InPA, secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica.
- L’individuazione dei componenti delle Commissioni attraverso il Portale InPa per le Amministrazioni Centrali.
- La possibilità di valutazione delle esperienze lavorative pregresse e pertinenti per l'assunzione di profili specializzati.
- La possibilità di inserire tra le prove concorsuali prove di carattere attitudinale e motivazionale attraverso la presenza nelle commissioni di esperti nel settore.
- L’attribuzione della competenza al Ministero della Salute per l’emanazione di norme attinenti le condizioni di sicurezza per gestione ed esecuzione dei concorsi con relazione all’emergenza pandemica.
- La delega alla revisione entro l’anno 2022 del DPR 487/1994 del decreto cioè regolante le modalità operative e gestionali per l’esecuzione dei concorsi.
- La previsione di linee guida operative sotto forma di decreto per la gestione dei concorsi per i Dirigenti da parte della SNA.
Quindi dal lato informatico il Portale oggi ha una funzione di carattere “amministrativo” legata alla gestione documentale del concorso e ora anche agli aspetti formali della pubblicazione. Non “girano” sul portale algoritmi valutativi delle candidature che quindi devono essere valutate curricularmente in maniera ordinaria, né tantomeno prove da remoto sia scritte che orali Al momento attuale il Portale è ben lontano dall’essere una sorta di MEPA del lavoro pubblico ove le attività di scelte del più meritevole avvengono direttamente da Portale come avviene mutatis mutandis nel MEPA vero e proprio gestito da Consip. E non potrebbe nemmeno aspirare ad esserlo visto che ad essere scelte sono risorse umane e non beni e servizi Tutto ciò vale sotto il profilo generale dei limiti informatici attuali del Portale e dei limiti oggettivi del futuro; sotto il profilo specifico, la centralizzazione delle procedure sul portale prevista per le Regioni e gli EELL a partire da novembre, potrebbe essere percepita non positivamente da attori istituzionali che vedrebbero stemperata la propria autonomia prevista peraltro sin dalle norme del Titolo V della Costituzione.
E’ necessario quindi essere maggiormente consapevoli che lo sviluppo informatico del Portale ha un valore strategico fondamentale per quanto riguarda il livello gestionale delle procedure anche e soprattutto per quanto riguarda le selezioni vere e proprie. E questo al di là delle norme e dei tagli di nastro del Portale, previsto normativamente sin dal 2017.
Un altro aspetto è quello della introduzione delle prove motivazionali ed attitudinali attraverso test e colloqui. Qui si realizza un mutamento di concezione della selezione pubblica non più basata sul giusto o sbagliato delle risposte date dal candidato, ma su valutazioni complessive della personalità e capacità dei soggetti che, seppur strutturate su modelli scientifici, non prevedono questo dualismo che rende comunque più certezza sulle valutazioni. Ciò potrebbe quindi dar luogo ad un’estensione del contenzioso in relazione ad un più ampio livello di discrezionalità delle Commissioni
Ulteriore aspetto degno di nota ad avviso dello scrivente è quello che il Decreto non entra nel merito dell’utilizzo controverso che viene fatto di sistemi per la gestione di prove a test da remoto che hanno avuto una diffusione durante il periodo pandemico per evitare prove in presenza.
Questi sistemi gestiti da società private sarebbero da analizzare normativamente e regolamentarmente in maniera puntuale per quanto riguarda gli aspetti generali della sicurezza delle comunicazioni e della privacy nonché gli aspetti specificatamente concorsuali dell’effettiva applicazione dei criteri dell’anonimato delle prove nonchè della trasparenza.
Insomma un “far west” normativo ed operativo che invece andrebbe regolamentato oltre che dalla legge anche da atti prescrittivi e linee guida da parte del Garante della Privacy e da AGID, che dovrebbero svolgere funzioni di controllo e certificazione di questi sistemi informatici.
In ultimo e con relazione alla norma del DL, che prevede per quanto riguarda la programmazione dei fabbisogni nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva con riguardo alle competenze del personale sulla transizione digitale ed ecologica, risulta necessario per questi documenti programmatici e per i Regolamenti degli Enti un vero e proprio “Piano Marshall” finalizzato alla loro ricostruzione normativa ed allineamento agli aspetti amministrativi e selettivi individuati nelle leggi emanate nell’ultimo biennio.
Pubblicato su Il Sole 24 Ore del 11 maggio 2022