Le procedure di affidamento a società specializzate dei servizi per la gestione dei concorsi pubblici: panoramica normativa ed operativa/gestionale

La gestione dei concorsi è divenuta una esigenza primaria a seguito dello sblocco delle assunzioni avvenuto già a partire dalla legge finanziaria per il 2019. Dopo il periodo pandemico ed in relazione alle risorse legate al PNRR, che coinvolgono chiaramente anche la tematica delle risorse umane della PA, tale esigenza si traduce in u una vera e propria emergenza istituzionale. La complessità delle attività concorsuali, seppur temperata dai recenti provvedimenti normativi che hanno introdotto notevoli semplificazioni e l’uso massivo delle tecnologie, pongono riflessioni sul modus agendi delle Aree Concorsi le quali devono confrontarsi con una mole di lavoro notevole a causa del decennale blocco del turn over, della obbligatorietà nel produrre documenti di programmazione delle assunzioni, della stesura di bandi conformi alle nuove normative in materia.
Con tutto ciò resta ferma la possibilità e la necessità di avvalersi da parte delle PA di società specializzate: l’utilizzo di tali soggetti esterni per forme di preselezione che precedano le prove scritte dal punto di vista giuridico non è recente, in quanto si colloca già nella disciplina del vetusto DPR 487/1994, peraltro oggi in fase di revisione, così come integrato dal DPR n. 693/1996; art 7 co. 2-bis: “Le prove di esame possono essere precedute da forme di selezione predisposte anche da aziende specializzate in personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.”
Tale previsione acquisisce oggi connotati di grande rilevanza applicativa in relazione al massiccio uso delle tecnologie nei concorsi, che non involge solamente la gestione amministrativa dei medesimi (come ad es la gestione delle domande on line e gli accessi agli atti on line) ma soprattutto le prove concorsuali, le cui modalità di gestione informatizzata si vanno evolvendo nel senso della totale sparizione dei documenti cartacei e, seppur sperimentalmente, nella gestione da remoto delle prove da parte dei candidati e delle commissioni.
Sotto tale punto di vista paradigmatiche sono le norme di cui all’Art. 35-quater.del D.lgs. 165/2001(Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale), introdotte dal recentissimo Decreto Legge “PNRR2” n. 36/2022:
“b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;
c) che le prove di esame possano essere precedute da forme di preselezione con test predisposti anche da imprese e soggetti specializzati in selezione di personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, e possano riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a), indicate nel bando;” Insomma la digitalizzazione delle attività selettive e la semplificazione delle prove concorsuali scritte, che possono essere anche solo per test (quindi anche le prove di concorso vere e proprie e non solo le preselezioni possono essere test a risposta multipla), cui vanno associati servizi amministrativi automatizzati per la gestione delle domande di partecipazione e gli accessi agli atti, ampliano lo spettro, rispetto al passato, delle attività per le quali ci si può avvalere di tali soggetti esterni.
Ancor di più se si pensa alla recentissima introduzione dello strumento dell’assesment motivazionale nella selezione del personale (art 35 quater I co lett. A) che rappresenta un ulteriore servizio che le PA possono reperire sul mercato da società specializzate nella ricerca di personale. Il presente contributo vuole rappresentare una breve guida alla gestione delle procedure di affidamento a queste società, ove le normative degli affidamenti devono entrare in osmosi con quelle che sono le caratteristiche delle operazioni concorsuali da gestire e da riportate nei capitolati tecnici.
Dal lato operativo ed in particolare per gli EE.LL. sono prettamente procedure sotto la soglia comunitaria che vanno realizzate da parte delle PA sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, gestito da Consip o da Altre piattaforme di E-Procurement, delle quali l’utilizzo è obbligatorio per la PA sin dalla Legge di Bilancio 2019, ossia la L. n. 145/2018 per gli affidamenti superiori a 5000 euro, e che di converso rappresenta una conditio sine qua non per le imprese per avere rapporti contrattuali con la PA.
Per quanto riguarda il Portale MEPA questo è stato soggetto anche recentissimamente a revisioni dal lato strutturale e gestionale: in particolare nell’ambito delle diverse categorie merceologiche sono stati introdotti a partire dal 2017, con la razionalizzazione dei bandi di abilitazione, i servizi per la gestione dei servizi concorsuali, nell’ambito dei quali devono iscriversi tutte le imprese che vogliano lavorare per la Pa per svolgere concorsi Dal lato della PA questa è, pertanto, la categoria merceologica di riferimento per poter affidare servizi di selezione.
Sotto il profilo delle procedure di affidamento le attività sotto soglia prevedono, sulla base delle normative di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. “Semplificazioni” n. 76/2020, l’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro e la necessità di procedure comparative su almeno tre preventivi sotto la forma di confronto tra preventivi entro la soglia, che nel caso delle Amministrazioni Centrali è di 140.000 euro mentre per le Amministrazioni territoriali è pari a 215.000 euro.
Con ciò le attività di individuazione delle Società per servizi di selezione rappresentano un contesto chiaramente semplificato ma che necessita comunque di una alta capacità tecnica nella valutazione dei servizi, questo soprattutto dal lato delle motivazioni delle scelte quando si proceda ad affidamenti diretti
Ma la individuazione degli affidamenti da operare anche nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi deve andare di pari passo con la programmazione delle assunzioni e pertanto è importante avere una visione generale delle necessità e delle risorse per non dover procedere ad affidamenti “spot” legati da estemporaneità od emergenza.
Questo anche con la necessaria adozione da arte dell’Ente di un regolamento per la gestione degli affidamenti sottosoglia, coerente con le linee guida ANAC n. 4 del 2019 e di un regolamento dei concorsi aggiornato alle qui sommariamente analizzate novità normative sui concorsi Una buona prassi potrebbe essere sicuramente quella di creare un Albo interno, anche in forma associata con altri Enti, di imprese che svolgono servizi di selezione in modo che le imprese così abilitate possano poi partecipare a procedure ristrette su invito nell’ambito della programmazione dei concorsi su base ad esempio annuale o pluriennale e riferita ai bandi di concorso programmati.
La garanzia della qualità tecnica dei servizi viene resa attraverso la individuazione delle imprese nell’albo, la successiva selezione delle imprese per la contrattualizzazione, anche attraverso selezioni semplificate secondo il criterio dell’offerta economicamente più bassa, è possibile grazie alla precedente qualificazione.
Il fulcro dell’affidamento resta tuttavia il capitolato tecnico o comunque la descrizione dell’oggetto dei servizi, che non riguardano solo la gestione della prova a test, ma che investono a corpo anche servizi come quelli della trasmissione della domanda di partecipazione on line e l’accesso agli atti on line
Per la individuazione e specificazione dei servizi si deve far riferimento alle prescrizioni obbligatorie sui concorsi, alle caratteristiche degli strumenti informatici, alle modalità di reclutamento del personale da prevedere nei bandi, e quindi alle prescrizioni di ordine generale previste nelle norme nazionali e nei regolamenti dei concorsi degli enti Di seguito, in termini sintetici, alcuni elementi da tenere in considerazione per individuare le caratteristiche tecniche dell’affidamento:
• Modalità di trasmissione della domanda: individuata normativamente nel Decreto “Rilancio” n. 34/2020, rappresenta oggi una modalità obbligatoria di candidatura attraverso l’utilizzo di SPID e costituisce un servizio imprescindibile nella gestione dei concorsi.
• Modalità informatiche di gestione della prova a test: le novità normative di cui all’art 34 quater del D.lgs. 165/2001 già viste, ma anche le normative precedenti di cui al citato Decreto “Rilancio” prevedono la gestione della prova con strumenti informatici che possano anche sostituire totalmente i supporti cartacei attraverso l’utilizzo di tablet e soprattutto software gestionali della prova di concorso, secondo le regole della segretezza dei quesiti e l’anonimato della correzione. A ciò si aggiunga la possibilità sperimentale, e comunque ad avviso dello scrivente non priva di rilievi critici, della gestione della prova a test da remoto attraverso un sistema di “proctoring” con centrale operativa e con sistemi di intelligenza artificiale.
• Accesso agli atti on line: anche questa prerogativa ampiamente sperimentata in concorsi come quelli gestiti dalla Commissione RIPAM, rappresenta un contesto necessario per realizzare il principio di trasparenza dei concorsi con sistemi che permettano in maniera riservata ai candidati dui accedere in autonomia alle prove per verificare la correttezza del operato della commissione. Per concludere questa breve dissertazione, limitata comunque al mercato sotto soglia, va rappresentato il fatto che la normativa sui concorsi è attualmente in evoluzione, sia in ordine alla già citata revisione del DPR 487/1994, sia in ordine all’utilizzo del Portale INPA che prevede una progressiva estensione per tutte le Amministrazioni centrali e territoriali: ciò investirà ovviamente anche le caratteristiche delle procedure di affidamento esterno dei servizi.
Va considerato, infine, l’argomento della tempistica dell’affidamento rispetto ai tempi dei bandi di concorso in ordine alla trasmissione delle domande, al calendario delle prove ed agli obblighi di pubblicazione e trasparenza da realizzare attraverso le fonti di conoscenza ufficiale ed i siti istituzionali: tematiche queste chiaramente applicative delle modalità contrattuali e delle tempistiche di rapporto tra Amministrazioni affidatarie e Ditte Specializzate.
Pubblicato su Il Sole 24 Ore del 6 Settembre 2022