I Regolamenti ed i Bandi di Concorso negli Enti dopo il D.L. n. 36/2022 "PNRR2": adeguamento e applicazione

Il tenore delle novità normative che hanno caratterizzato il tema del reclutamento del personale impone una revisione strutturale di tutti i Regolamenti dei Concorsi delle Pubbliche Amministrazioni, in particolar modo quelli degli EE.LL.
I regolamenti, infatti, si collocano nella gerarchia delle fonti normative sui concorsi in posizione gradata rispetto le normative d livello generale e nazionale e, pertanto, devono adeguarsi a quelle che sono le modifiche e novità che riguardano queste ultime.
I bandi di concorso, a loro volta, come lex specialis delle procedure di selezione, devono necessariamente rinviare ai Regolamenti interni per legittimare le modalità selettive previste al loro interno e la gestione amministrativa delle stesse, dal lato della documentazione amministrativa e dell’uso delle nuove tecnologie
L’impellenza delle riforme rivolte alla semplificazione e digitalizzazione dei concorsi, scaturente dalle necessità assunzionali conseguenti a dieci anni di blocco del turn over ed alle urgenze istituzionali per l’attuazione degli interventi del PNRR, porta alla necessità di revisione dei regolamenti per gran parte degli Enti e praticamente tutti gli EE.LL.
Un vero e proprio “piano Marshall” per i regolamenti dei concorsi degli Enti, dunque, che legittimi in pieno sulla base della normativa di ordine primario le procedure dei bandi e che garantisca agli Enti una autonomia nell’individuazione, ad esempio, delle tipologie di prove, dei criteri per la valutazione dei titoli, della nomina e composizione delle commissioni, dell’utilizzo degli strumenti informatici per la trasmissione della domanda o per la gestione delle prove preselettive.
Lo status quo dei regolamenti è quello, pertanto, di strumenti generalmente non aggiornati e superati anzi in taluni casi mai rivisti da più di un decennio considerato il loro mancato “utilizzo” per il citato blocco del turn over.
La situazione è resa ancor più complessa dal quadro normativo di riforma dei concorsi che conosce step evolutivi ancora da realizzare dal lato normativo, per quanto riguarda la delega a rimodellare il vetusto DPR 487/1994 da realizzare entro il 2022, e dal lato informatico procedurale dell’utilizzo del portale per il reclutamento InPA, che prevede un decreto attuativo ed un accordo in Conferenza Unificata per gli enti territoriali e che attualmente non è chiaro come dovrà essere utilizzato e quali saranno le applicazioni informatiche di riferimento.
Insomma, adeguare i regolamenti dei concorsi oggi, significa fotografare una realtà normativa e gestionale non ancora consolidata e, nel futuro prossimo, potenzialmente ricca di novità, tali che costringerebbero a rimettere mano di nuovo e presto ai Regolamenti, i cui iter di approvazione comunque sono lunghi e complessi prevedendo, negli EELL, l’intervento degli organi politici.
In questa sede è possibile individuare alcuni criteri guida utili per gestire i concorsi da bandire in questo periodo di transizione quanto agli aspetti amministrativi, legati ad esempio alla trasmissione telematica della domanda di partecipazione o all’accesso agli atti on line ed agli aspetti invece legati alla comparazione delle candidature, come la riduzione delle due prove scritte ad una sola e la gestione on line dei colloqui orali.
Tutti aspetti che al momento, come detto, non sono recepiti nella stragrande maggioranza dei regolamenti ma che vanno previsti obbligatoriamente nei bandi.
Quindi sostanzialmente, nelle more della revisione dei regolamenti, è necessaria un’operazione di adeguamento per saltum dei bandi rispetto alle normative di rango primario che va fatta in primis attraverso il riferimento esplicito a tali prescrizioni nelle loro premesse ma anche e soprattutto attraverso un rinvio alle norme dei regolamenti dei concorsi con una clausola di flessibilità che renda le normative interne all’ente applicabili in quanto compatibili con le normative di rango primario, chiaramente prevalenti.
Vanno individuate, inoltre, prescrizioni che prevedano l’utilizzo della tecnologia nella trasmissione delle domande di partecipazione e nella gestione della relativa documentazione amministrativa attraverso sistemi che prevedano l’utilizzo dei servizi per l’identificazione del cittadino (SPID CIE e CNS): questo compatibilmente con le risorse economiche e tecnologiche dell’Ente che il più delle volte deve acquisire tali strumenti dall’esterno.
La vicenda dell’utilizzo di tali sistemi conosce attualmente una modifica strutturale in atto che dovrebbe portare all’utilizzo del Portale InPa per tutte le amministrazioni centrali e territoriali, la cui modalità di realizzazione è comunque ancora poco visibile (vista la necessità di provvedimenti attuativi e per le Regioni ed EELL accordi in sede di Conferenza Unificata).
Per quanto concerne le prove di concorso scritte va recepita direttamente la novità che prevede l’accorpamento delle due prove di concorso, tipicamente previste nel vecchio dpr 487/1994, in una prova unica che comprenda aspetti teorico pratici, fermo restando che tale accorpamento non è obbligatorio per le PA che possono continuare ad applicare il predetto D.P.R. e gestire pertanto due prove scritte. Anche in questo caso il bando può quindi “saltare” le previsioni dei regolamenti interni con l’indicazione di un’unica prova scritta.
In ultimo il colloquio orale che, come le riunioni delle Commissioni, può avvenire attraverso sistemi di videoconferenza e che deve prevedere, a seguito delle prescrizioni del D.L. PNRR2 il colloquio nella lingua inglese. Anche in questo caso, quindi, i bandi devono recepire direttamente le prescrizioni di rango primario, a fronte dell’inadeguatezza delle fonti interne non aggiornate.
Per concludere, le novità normative proposte dal legislatore, gli iter complessi di loro realizzazione operativa dal lato sia normativo che informatico, la necessità di interventi organizzativi e strumentali per gli Enti, soprattutto gli EELL, il necessario tener conto dello status quo dell’ente proprio in relazione all’organizzazione ed alle risorse economiche e tecnologiche, rendono particolarmente complessa l’attività di stesura di un bando Ciò chiaramente in relazione al rischio di sottoposizione al fuoco di fila di ricorsi e ad interventi di controllo amministrativo interni ed esterni all’ente, coinvolgenti aspetti come quello del soddisfacimento del fabbisogno, dei vincoli di spesa, della realizzazione del principio di trasparenza e della tutela della riservatezza.
Pubblicato su Il Sole 24 Ore del 26 Luglio 2022